Riforma 2022: Pignoramento presso terzi

riforma 2022

Con la riforma 2022 si è avuta l’introduzione di importanti novità per quanto riguarda il pignoramento presso terzi. Nel caso specifico, sono stati aggiunti due commi all’art. 543 del Codice di Procedura Civile, in cui viene indicato che l’omissione di alcune formalità rendono inefficace il pignoramento.

Cos’è il pignoramento presso terzi

Prima di addentrarci nelle modifiche introdotte dalla riforma 2022, spieghiamo cosa si intende per pignoramento presso terzi. L’Agenzia della Riscossione considera il pignoramento presso terzi i crediti che il debitore ha verso terzi (stipendio, conto corrente, ecc.).

Tramite questa procedura si richiede a un terzo soggetto di versare all’Agenzia delle Entrate- Riscossione quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, che, a sua volta, è creditore del terzo. 

I limiti dell’Agente di riscossione variano nel caso in cui il pignoramento riguarda il salario, lo stipendio o altra tipologia di indennità da rapporto lavorativo. In particolare i limiti per il recupero crediti sono i seguenti:

  • quota pignorabile di un decimo per importi fino a 2.500 euro;
  • quota pignorabile di un settimo per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro;
  • quota pignorabile di un quinto per importi superiori ai 5.000 euro.

Cosa cambia da giugno 2022

Vediamo cosa prevede la riforma 2022 in merito all’atto pignoramento presso terzi. Interpelliamo il comma 4 dell’articolo 513 del Codice di Procedura Civile rivolto alla ricerca delle cose da pignorare. Una volta che è stata eseguita la notifica, l’ufficiale giudiziario consegna al creditore, senza alcun ritardo, l’atto di citazione originale.

Quest’ultimo dovrà recarsi presso la cancelleria del tribunale competente e depositare la nota di iscrizione a ruolo.  Quest’ultima dovrà essere accompagnata da copie conformi dell’atto di citazione, del precetto e del titolo esecutivo. Il creditore dovrà presentare il tutto entro trenta giorni dall’avvenuta consegna.

Invece, secondo l’articolo 497 del Codice di Procedura Civile, l’efficacia del pignoramento decade quando, dalla data del suo compimento, trascorrono 45 giorni senza la richiesta di vendita o assegnazione.

In merito a questo articolo, alcuni affermano che il pignoramento di fatto perde efficacia dopo 45 giorni a partire dalla notificazione. Per altri invece il dies a quo si riferisce alla data dell’udienza.

Quella più idonea pare sia proprio la seconda ipotesi, poiché il pignoramento presso terzi è strutturalmente a formazione progressiva. Inoltre, alcuni autori affermano che l’art. 497 non va applicato in quanto l’istanza di vendita o assegnazione è implicita nell’art. 543.

modifiche all’art. 543 C.P.C.

La riforma 2022 ha inciso sull’art. 543 introducendo alcune modifiche. Al comma 2, l’art. 543 richiama il termine dilatorio del pignoramento. Questo prevede che tra il perfezionarsi della notificazione dell’atto di pignoramento e l’udienza fissata, il debitore è chiamato a comparire entro 10 giorni.

Dal canto suo, il creditore è tenuto a notificare sia al debitore che al terzo soggetto l’avvenuta iscrizione a ruolo, indicando il numero della procedura.

La notifica dell’avviso, o meglio la relativa prova, deve essere inserita all’interno del fascicolo dell’esecuzione. Se non viene notificato l’avviso oppure non viene depositato dentro il fascicolo dell’esecuzione, il pignoramento viene considerato inefficace.

Nel comma 6 dell’art. 543 viene affermato che il creditore non deve per forza notificare a tutti i soggetti terzi, ma limitarsi soltanto a coloro che hanno effettuato una dichiarazione positiva. Infatti, il comma recita che l’inefficacia diventa tale nei confronti di soggetti terzi ai quali non è stato depositato o notificato l’avviso.

Quindi, in caso di omissione della notifica di avviso ai soggetti terzi e al debitore, ogni obbligo cessa a partire dalla data dell’udienza. Data indicata nell’atto di pignoramento.

se il debitore e' una pubblica amministrazione

Come previsto dal comma 37 della legge delega infine, cambia anche il Foro competente nel caso in cui il debitore sia una PA. L’art. 26 bis, comma 1 C.p.c prevede infatti che con la riforma 2022 vi sono modifiche inerenti l’esecuzione forzata. In particolare “il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.”

Viene così a cessare la competenza del “giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.

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