In un contenzioso per il recupero crediti, il pignoramento è solitamente l’ultimo tentativo possibile da parte del creditore di far valere i propri diritti.
Infatti, il creditore intraprende una procedura esecutiva se tutti i tentativi stragiudiziali falliscono. Per un recupero crediti, quando è possibile il pignoramento della casa al debitore?
Pignoramento: cos’è?
Il pignoramento è un’azione intrapresa da un ufficiale giudiziario che blocca i beni mobili e immobili appartenenti a un debitore al fine di tutelare i diritti del creditore.
Tale blocco deve avvenire nei limiti quantitativi dettati dalla legge.
Lo scopo del pignoramento è proprio il blocco dei beni, la cui vendita serve per adempiere agli obblighi contrattuali. Si tratta di un metodo con cui una società di recupero crediti mette all’asta i beni del debitore al fine di trasferire gli utili al creditore.
Come funziona questa procedura? Il giudice ordina innanzitutto al debitore il pagamento di quanto deve entro una determinata data.
Come avviene tale procedura? Dapprima il giudice ordina al debitore di pagare entro una tale data. Se non salda il debito, si passa al pignorare immobile, che è la fase finale del recupero del credito.
Dopo di che l’investimento viene ottenuto tramite il diritto esecutivo con decreto ingiuntivo o azione ordinaria.
Pignoramento casa per recupero crediti: quando?
L’ordinamento giuridico italiano, onde tutelare la prima casa, ha posto dei limiti all’ente riscossore dei debiti per ciò che concerne il suo pignoramento.
Infatti, l’art. 76 del D.P.R 602/1973 inerente alle “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” è stato modificato dal decreto n. 69/2013. L’ente riscossore è impossibilitato a pignorare la casa se:
- è l’unica di sua proprietà;
- è un’abitazione civile;
- è la residenza ufficiale del debitore;
- l’accatastamento non rientra nella categoria degli immobili di lusso (A/8 e A/9).
Un altro limite è la soglia. In altre parole, il pignoramento della casa non può essere eseguito se il credito vantato dallo Stato è inferiore a 120.000 euro.
Quindi, in base a quanto stabilito nel decreto n. 50 del 24 aprile 2017, l’agente di riscossione può procedere se il debitore possiede un credito di 120.000 o più, se gli immobili che possiede hanno un valore catastale pari a 120.000 euro.
Tornando alla prima casa, l’Agenzia delle Entrate può procedere al pignoramento se il debito è superiore ai 120.000 euro e se il valore di tutti gli immobili di proprietà del debitore è uguale o maggiore a 120.000 euro.
Procedura esecutiva: quando è possibile intervenire?
Le limitazioni riguardano l’impossibilità di avviare procedimenti esecutivi qualora non sussista la condizione per il pignoramento della prima casa da parte di un agente di riscossione.
Pertanto, se un altro creditore privato avvia la procedura di pignoramento del bene e iscrive la procedura esecutiva a ruolo, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di far valere il proprio credito.
Ciò significa che l’agenzia di recupero crediti non può pignorare la prima casa del debitore se il suo credito è inferiore alla suddetta soglia. Ad esso, invece, possono aggiungersi nelle procedure esecutive eventuali altri creditori privati .
L’ente riscossore non solo è impossibilitato a pignorare la prima casa per crediti al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge, ma non può neppure intraprendere azioni impulsive nei procedimenti esecutivi.
Pertanto, se l’Agenzia delle Entrate interviene nella procedura esecutiva che è stata avviata da altri creditori, ma successivamente si rifiutano di farlo, l’esecuzione non può proseguire.
L’Avvocato Luca Pompei è il CEO di Rescos SPA, uno studio di avvocati specializzato nel recupero crediti. La filosofia di Rescos è quella di offrire un servizio di recupero crediti completamente gratuito per il creditore, senza alcun costo aggiuntivo. Non ci sono spese di apertura pratica, nessuna percentuale sul credito recuperato e nessun anticipo richiesto.
Laureato con lode presso l’Università di Roma La Sapienza, si è immediatamente orientato verso la professione forense dopo il percorso universitario. Abilitato all’esercizio della professione forense all’età di 26 anni, l’Avv. Luca Pompei offre consulenza legale in vari ambiti del diritto civile e commerciale.
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