Il recupero crediti in Europa
In un mercato europeo sempre più connesso, in cui ogni anno si moltiplicano gli scambi tra imprese site in differenti stati membri, è evidente la necessità di potenziare le procedure di recupero crediti transnazionali.
Solo attraverso una tutela del credito adeguata sarà infatti possibile unificare e liberalizzare veramente il mercato europeo.
Il decreto ingiuntivo europeo è uno dei pochi esempi di armonizzazione previsti in Europa nel campo del recupero crediti transnazionale.
Come richiedere il decreto ingiuntivo europeo
La procedura monitoria europea è regolata dal regolamento europeo n. 1896/2006.
Requisiti per attivare la procedura sono due: il credito deve essere liquido ed esigibile e almeno uno dei debitori deve risiedere in un paese differente da quello in cui ha sede il Giudice che emette il decreto ingiuntivo.
Per la riciesta non è necessario scrivere un ricorso, ma è sufficiente compilare l’apposito modulo di richiesta.
A differenza che nel ricorso per decreto ingiuntivo regolato dal codice di procedura civile, l’indicazione delle prove documentatali poste a fondamento del credito è meramente facoltativa.
Il ricorrente difatti deve solo fornire le proprie generalità e descrivere le circostanza che hanno generato il sorgere del credito.
Per la richiesta del decreto europeo bisogna pagare le tasse del giudizio previste dallo stato in cui si avvia la procedura.
Pertanto in Italia sarà necessario pagare il contributo unificato e le varie marche da bollo previste dalla procedura.
Una volta emessa il creditore deve procedere alla notifica dell’atto.
Con la notifica il debitore viene avvisato che l’ingiunzione è stata emessa sulla base delle semplici informazioni fornite dal ricorrente e che l’ingiunto ha diritto di proporre opposizione.
Il debitore viene altresì informato che in caso di mancata opposizione l’ingiunzione di pagamento acquisterà efficacia esecutiva.
L’opposizione
Il debitore può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del decreto davanti all’autorità giudiziaria che ha emesso il decreto.
Se il debitore non propone opposizione il provvedimento acquista efficacia esecutiva.
Per richiedere l’esecutorietà è necessario compilare l’apposito modulo standard G.
L’esecuzione
Limite evidente all’efficacia del’azione di recupero crediti effettuata con decreto ingiuntivo europeo è la mancata armonizzazione delle procedure di pignoramento tra stati membri.
Circa le criticità generate dalla mancata armonizzazione delle procedure esecutive si legga l’appello formulato dalla nostra società di recupero crediti in vista delle elezioni europee del 2019.
Alla luce di tale mancata armonizzazione il creditore dovrà adoperare la procedura esecutiva del singolo stato membro in cui ha sede il debitore.
Pertanto in Italia sarà necessaria la notifica dell’atto di precetto e successivamente intraprendere una procedura di pignoramento (pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi, pignoramento autoveicoli ecc.).
Appare evidente che tale situazione normativa rende le procedure di gestione del credito transnazionali estremante complesse per le aziende.
L’Avvocato Luca Pompei è il CEO di Rescos SPA, uno studio di avvocati specializzato nel recupero crediti. La filosofia di Rescos è quella di offrire un servizio di recupero crediti completamente gratuito per il creditore, senza alcun costo aggiuntivo. Non ci sono spese di apertura pratica, nessuna percentuale sul credito recuperato e nessun anticipo richiesto.
Laureato con lode presso l’Università di Roma La Sapienza, si è immediatamente orientato verso la professione forense dopo il percorso universitario. Abilitato all’esercizio della professione forense all’età di 26 anni, l’Avv. Luca Pompei offre consulenza legale in vari ambiti del diritto civile e commerciale.
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