Il DPR n 472/96 disciplina il documento di trasporto, noto anche con l’acronimo DDT.
Il documento di trasporto ha sostituito la precedente bolla di accompagnamento.
Vediamo nello specifico di cosa si tratta e cosa deve contenere.
Che cos’è il documento di trasporto
Il documento di trasporto è un documento contabile con validità fiscale che le imprese devono emettere per giustificare il trasferimento merce, semilavorati e materie prime oggetto di una transazione commerciale.
La merce può essere consegnata dal compratore o dal venditore, oppure da un trasportatore che viene incaricato del trasporto.
La consegna deve avvenire sempre nella sede del soggetto che la riceve.
Oltre che avere valore nel caso di controlli della merce, il DDT ne garantisce anche la sicurezza e ha valore probatorio in caso di smarrimento o mancata consegna della merce.
Questo documento si adopera quando il contribuente decide di avvalersi della fatturazione differita, come previsto dall’art. 21, D.P.R. 633/1972, oppure allo scopo di documentare la movimentazione dei beni, ad effetto traslativo o non traslativo.
La fattura differita è una fattura elettronica che viene emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ed entro il 15° giorno del mese successivo all’erogazione oggetto del documento.
In genere si tratta di una fattura che riepiloga le varie operazioni effettuate nel mese riguardo la vendita di beni o servizi.
Nel documento vanno quindi indicati gli estremi dei DDT o documenti simili che consentono di risalire a tutte le operazioni incluse nella fattura.
La fattura differita differisce dunque da quella elettronica immediata perché quest’ultima va emessa in contemporanea con l’erogazione dei beni o dei servizi.
Il documento di trasporto è obbligatorio?
Il DDT è obbligatorio per il trasporto delle merci, anche se non è obbligatorio l’invio del medesimo insieme alla merce, ma deve essere disponibile in caso di controlli.
Nel caso in cui il trasporto avvenga senza questo documento, in caso di controllo scatta il fermo amministrativo del veicolo e sanzioni per il conducente.
Il DDT in forma cartacea o digitale va conservato per 10 anni, come definito dall’art. 2220 del CC.
Cosa deve contenere il DDT
Il documento di trasporto, debitamente firmato e timbrato dalla controparte al momento della consegna, deve obbligatoriamente contenere (come previsto dall’art. 1 co. 3 DPR 472/1996):
- Data della spedizione
- Il numero progressivo
- Generalità dei soggetti coinvolti nell’operazione, quindi cedente, cessionario, eventuale incaricato del trasporto
- Descrizione e quantità dei beni oggetto del trasporto suddivisa per voce/articolo
- Il numero di colli
- Il peso dei beni da trasportare
- Aspetto esteriore dei colli
Un altro dato da indicare, anche se non è obbligatorio, è la causale del trasporto, che può essere vendita o movimentazione per riparazione, esposizione, ecc., e il termine di resa del trasporto.
Per quanto riguarda le informazioni sulle generalità dei soggetti coinvolti nell’operazione, devono essere indicati:
- La ditta
- La denominazione o ragione sociale
- Residenza o domicilio degli stessi
- Numero di partita Iva dell’emittente
Il Documento di Trasporto viene rilasciato in duplice copia, una rimane al venditore, l’altra è nella disponibilità del trasportatore e accompagna le merci fino alla consegna.
DDT e recupero crediti
La prova di consegna della merce al compratore è di fondamentale importanza nell’ambito di un’azione di recupero crediti.
Il documento di trasporto recante la firma del destinatario fornisce piena prova circa la ricezione della merce compravenduta.
Molto importante è che la firma del destinatario sia leggibile.
Infatti, se il creditore possiede solamente la fattura emessa nei confronti del debitore, può richiedere un decreto ingiuntivo al Tribunale competente per il recupero del proprio credito.
Tuttavia, se il debitore si oppone a tale decreto ingiuntivo, la fattura non vale più come prova.
In questo modo se il creditore non dimostra il proprio credito con ulteriori prove, il decreto ingiuntivo viene revocato e il debitore vince la causa.
L’Avvocato Luca Pompei è il CEO di Rescos SPA, uno studio di avvocati specializzato nel recupero crediti. La filosofia di Rescos è quella di offrire un servizio di recupero crediti completamente gratuito per il creditore, senza alcun costo aggiuntivo. Non ci sono spese di apertura pratica, nessuna percentuale sul credito recuperato e nessun anticipo richiesto.
Laureato con lode presso l’Università di Roma La Sapienza, si è immediatamente orientato verso la professione forense dopo il percorso universitario. Abilitato all’esercizio della professione forense all’età di 26 anni, l’Avv. Luca Pompei offre consulenza legale in vari ambiti del diritto civile e commerciale.
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