C’è un limiti ai beni del debitore che il creditore può pignorare nell’ambito di una procedura di recupero crediti? Cosa succede se il creditore effettua un pignoramento eccessivo?
La legge attribunisce al creditore la facoltà di pignorare beni del debitore aventi un valore pari a quello del credito riporato nel titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo) aumentato della metà.
In termini pratici se un creditore ha un titolo esecutivo per un credito di cinquemila euro può bloccare liquidità per un importo di settemilacinquecento euro.
Nel caso in cui il creditore aggredisca beni per un valore superiore a quello previsto dalla legge come può difendersi il debitore?
In primo luogo il debitore può presentare istanza di riduzione del pignroamento ai sensi dell’art. 496 c.p.c..
In base a questa norma il Giudice ha la facoltà, sentito il creditore, di ridurre l’importo del pignoramento eccessivo.
Diversa problematica riguarda la circostanza se il debitore che ha subito un pignoramento su beni aventi un valore di molto eccedenti il valore del credito può richiedere un risarcimento del danno
L’art. 496 c.p.c. attribuisce al Giudice dell’Esecuzione la facoltà (può disporre) di ridurre il pignoramento sentiti il creditore procedente e gli intervenuti.
Il dettato di tale norma fornisce un importante indizio ermeneutico circa la non esistenza di un diritto del debitore esecutato a ver ridotto il pignoramento.
Ricavando un argomento sistematico da tale norma, si può affermare che dall’inesistenza di un diritto alla riduzione del pignoramento in capo al debitore discende l’inesistenza di un diritto al risarcimento del danno qualora un pignoramento non venga ridotto.
Il risarcimento del danno può essere richiesto dal debitore solo nei casi di pignoramento illegittimo effettuato con dolo o colpa grave (crediti inesistenti o crediti prescritti ecc.)
L’Avvocato Luca Pompei è il CEO di Rescos SPA, uno studio di avvocati specializzato nel recupero crediti. La filosofia di Rescos è quella di offrire un servizio di recupero crediti completamente gratuito per il creditore, senza alcun costo aggiuntivo. Non ci sono spese di apertura pratica, nessuna percentuale sul credito recuperato e nessun anticipo richiesto.
Laureato con lode presso l’Università di Roma La Sapienza, si è immediatamente orientato verso la professione forense dopo il percorso universitario. Abilitato all’esercizio della professione forense all’età di 26 anni, l’Avv. Luca Pompei offre consulenza legale in vari ambiti del diritto civile e commerciale.
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